Statuto

Date

Art. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l’Organizzazione di volontariato denominata: Centro Comunitario Agape ODV che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta per la promozione e la liberazione integrale delle persone emarginate, con speciale attenzione alle situazioni di disagio minorile e familiare.

L’associazione ha sede legale in Reggio Calabria, essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.

Art.2 SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ DIVERSE

L’associazione nasce da un’esperienza di vita cristiana e si richiama al messaggio evangelico, nella sua pienezza, con l’impegno a riscoprire costantemente, in particolare, i valori della liberazione degli oppressi, della povertà, della comunione dei beni. Essa è aperta anche a coloro che pur non condividendo la motivazione cristiana originante sono sinceramente disponibili ad impegnarsi per le finalità proposte. L’associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo revalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art.3– L’associazione si pone come segno di contraddizione, oltre che di testimonianza, nei confronti delle realtà sociali, economiche, politiche e culturali, che creano l’emarginazione.

Art.4– L’Associazione si propone di perseguire le finalità che le sono proprie.

a) attuando tra i soci espressioni comunitarie fondate su reciproca accoglienza fraterna, per cui tutte le persone siano valorizzate in quanto tali e non per quello che hanno o riescono a produrre;
b) realizzando tra coloro che si sentono chiamati a questa vocazione, esperienze di vita comune, nelle quali siano presenti i valori di cui sopra, ed in cui tutti i rapporti, compresi quelli economici siano impostati su un piano di vera uguaglianza, a parità di bisogni;
c) provocando, mediante opportune iniziative, le strutture, gli organi le istituzioni della società civile ed ecclesiale, a porsi ed a risolvere i problemi dell’emarginazione, in particolare di quella minorile, mediante una politica nuova in campo sociale, lavorativo ed educativo;
Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
a) promuovendo iniziative culturali, di qualificazione professionale, lavorative preferibilmente in forma cooperativa, per la promozione integrale degli emarginati;
b) favorendo il sorgere di servizi aperti al territorio e centrati sui reali bisogni delle persone.
c) realizzando in proprio e promuovendo l’affidamento, l’adozione nazionale e internazionale, il sostegno a distanza di minori in difficoltà compresi i minori stranieri e le famiglie di immigrati e qualsiasi altro intervento educativo che si riterrà necessario ed adeguato ad essi.
d) sostenendo, con opportune iniziative, sia le famiglie in stato di esclusione sociale, perché possano portare avanti nei confronti dei loro figli l’azione educativa, sia ogni giovane in difficoltà a rischio di devianza
e) promuovendo l’esperienza del servizio civile;
f) collaborando con le Istituzioni pubbliche e private, con la Chiesa, con Associazioni, gruppi, sindacati, partiti, per un’azione radicale che rimuova le cause originanti l’emarginazione, soprattutto nella nostra realtà meridionale.
g) promuovendo ricerche, studi, attività formative in campo sociale per volontari, operatori pubblici e privati.

Art. 5 – AMMISSIONE E RECESSIONE SOCI

L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell’interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. L’organo competente deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante socio entro 60 giorni . L’ammissione è comunicata per iscritto all’interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l’organo competente deve motivare la deliberazione. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni (o altro termine inferiore) da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendolo con proposta scritta e motivata al consiglio direttivo che risponderà entro trenta giorni..Sono soci coloro che partecipano all’Associazione fornendo un contributo fattivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Coloro che fanno richiesta di ammissione devono dichiarare di accettare pienamente il presente statuto e devono versare la quota associativa stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, all’atto dell’ammissione all’Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile. L’età minima richiesta è di anni diciotto. – Il socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione mediante dichiarazione scritta da comunicarsi al Consiglio Direttivo.

L’esclusione da socio è deliberata dall’Assemblea dei Soci con maggioranza dei due terzi, su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi e per grave inadempienza al presente statuto.

Decadono automaticamente dalla qualità di soci coloro che risultano assenti, senza giustificato motivo, da due riunioni consecutive dell’Assemblea o non provvedono entro sei mesi successivi alla fine di ogni anno al versamento della quota sociale.

Art.6 ALTRE ATTIVITA’

L’associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 7 – Pur nel pieno rispetto della libertà religiosa, di ciascun socio, quale animatore e sostegno spirituale dell’Associazione, sarà nominato un sacerdote dall’Ordinario Diocesano di Reggio Calabria.

Art. 8 –RISORSE

L’Associazione provvede allo sviluppo delle proprie iniziative con i mezzi finanziari che derivano dalle quote dei soci, nonché da eventuali elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti, eventuali contrazioni di mutui e fideiussioni.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

A norma dell’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS

Art. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI E COMPETENZE INDEROGABILI

Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati. L’assemblea ordinaria deve essere convocata tramite email con conferma di ricezione, almeno una volta l’anno dagli amministratori per l’approvazione del bilancio entro dieci giorni dalla data fissata. È inoltre convocata quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L’assemblea:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati, • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art.11 COMPITI E QUORUM DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto e per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione della maggioranza dei presenti.

Art.12 L’Assemblea delibera anche in merito a quanto stabilito negli artt. 5 e 6, nonché per provvedere all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e dei revisori dei Conti così come stabilito nei successivi articoli. Entro il 30 marzo di ciascun anno l’Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo approva il bilancio dell’associazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all’Assemblea dei Soci entro il 30 maggio per l’approvazione.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 4 del presente statuto

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di quattro a un massimo di otto membri eletti dall’Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la Rappresentanza Legale dell’Associazione sia nel campo negoziale che giudiziale, ed adotta in casi di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva che deve ratificare le decisioni.. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente. Il Presidente può delegare stabilmente alcune sue funzioni al vicepresidente.

I consiglieri sono eletti dall’Assemblea a maggioranza semplice esprimendo tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere secondo il numero stabilito preventivamente dall’Assemblea.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Vice-Presidente, l’Amministratore e il Segretario. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o per altra causa uno dei membri del Consiglio cessi dall’incarico, prima del termine stabilito, la composizione del Consiglio verrà integrata secondo le modalità previste negli articoli precedenti, rimanendo, però, immutata la scadenza della carica dell’intero organo.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri, fatta eccezione per quanto riservato all’Assemblea, propone all’assemblea l’espulsione dei soci; provvede agli atti necessari ed utili alla vita del Centro e predispone i bilanci.

Il libro dei verbali è tenuto a cura del Presidente e del Segretario. Il Consiglio si riunisce, possibilmente una volta al mese.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente entro sette giorni dalla data prevista. La convocazione in seduta straordinaria è fatta quando se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno tre membri dello stesso Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con la partecipazione di almeno due terzi dei membri ed a maggioranza degli intervenuti.

Art. 17 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea, a maggioranza di due terzi in prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive. Egli dura in carica tre anni.

Art. 18 – L’Amministratore è responsabile collegialmente con il Presidente dell’attività finanziaria ed amministrativa dell’Associazione. Tiene i libri contabili, provvede all’esazione delle quote dei soci e delle entrate in genere, nonché ai pagamenti ed alle spese necessarie, previa autorizzazione del Presidente.

Art. 19 – Il Segretario provvede alla compilazione dei verbali del Consiglio e dell’Assemblea, nonché a tutti gli atti di Segreteria.

Art. 20 – La vigilanza contabile dell’Associazione è esercitata da un collegio di tre Revisori dei Conti, eletti per tre anni dall’Assemblea. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il Presidente.

Art. 21 – L’esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il trenta aprile il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea per l’esame e l’eventuale approvazione, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, correlato dalla relazione dei Revisori dei Conti.

Art. 22 – L’associazione non ha finalità di lucro. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 23 – Con regolamento interno, proposto dal Consiglio e approvato dall’Assemblea, potranno essere stabilite, se necessario, le norme di esecuzione del presente Statuto.

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